LA RIFORMA DELLO SPORT PER ASD e SSD: LE NOVITA’ DEL “CORRETTIVO BIS”

(Decreto Legislativo n. 120 del 29 agosto 2023 – G.U. n. 206 del 4 settembre 2023)

È stato pubblicato il decreto correttivo, inerente al lavoro sportivo, con novità riguardanti in particolare l’area del dilettantismo.

Vediamo cosa cambia, in pratica, dal 5 settembre (data di entrata in vigore del decreto) nella gestione del lavoro sportivo per ASD e SSD.

    Chi è il lavoratore sportivo?

    Sono atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori tecnici, e direttori di gara, che esercitano l’attività verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo, cioè verso le ASD e SSD iscritte nel RAS, le Federazioni, gli Enti e le Discipline nazionali, nonché  ogni altro tesserato, che svolge mansioni rientranti nell’elenco aggiornato dal Dipartimento dello Sport entro il 31 dicembre di ogni anno (nel momento in cui si scrive tale elenco non è ufficializzato).

    DAL 5 SETTEMBRE si presume titolare di una co.co.co. (collaborazione coordinata continuativa) un lavoratore sportivo, la cui durata della prestazione oggetto del contratto non superi le 24 ore settimanali (escluso il tempo impiegato per la partecipazione alle manifestazioni sportive).

    COSA FARE: redigere contratti per ogni lavoratore anche per chi riceve compensi inferiori ai 5.000 euro.

                       Che tassazione si applica al lavoratore sportivo?

      I compensi ricevuti da qualsiasi lavoratore sportivo (subordinati e autonomi) e dalle co.co.co. amministrativo gestionali sono esenti da IRPEF fino a 15.000 euro.

                               Qual è il trattamento contributivo INPS?

        Per le co.co.co. sportive, le co.co.co. amministrativo gestionali e per i liberi professionisti (sono esclusi i lavoratori subordinati) i compensi annui fino a 5.000 euro sono ESENTI da INPS. Oltre i 5.000, si applicano i contributi INPS e la base imponibile su cui calcolare l’importo dovuto, è ridotta del 50%, (fino al 31/12/2027); i contributi minori si calcolano invece integralmente sulla parte eccedente i 5.000 euro.

        COSA FARE: acquisire da ogni lavoratore, al momento della corresponsione del compenso, un’autocertificazione inerente il superamento o meno delle soglie di franchigia.

        Si segnala che viene introdotto uno specifico contributo a sostegno di ASD e SSD con volume di ricavi non superiori a 100.000 euro in riferimento all’anno 2022, commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi di co.co.co sportive (modalità e termini saranno definiti con successivo decreto).

              Quando è dovuto il pagamento del premio assicurativo INAIL?

          I compensi erogati nell’ambito del lavoro sportivo autonomo nella forma delle co.co.co., sono esclusi dal versamento del premio INAIL sull’intero compenso; a detti lavoratori, infatti, si applica già la tutela assicurativa obbligatoria legata al tesseramento nazionale.

          N.B.: tale esenzione non opera per i lavoratori sportivi subordinati né per le co.co.co. amministrativo gestionali.

             Quali adempimenti deve effettuare il datore di lavoro sportivo?

          1. COMUNICAZIONE DELL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

          DAL 5 SETTEMBRE per tutti i co.co.co. sportivi, anche con compenso inferiore a 5000 euro, è possibile effettuare la comunicazione attraverso il RAS (Registro delle Attività Sportive), entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. 

          1. PROSPETTO PAGA

          DAL 5 SETTEMBRE: nel caso in cui il compenso annuale non superi i 15.000 euro annui, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

          COSA FARE: Sotto i 15.000 euro di compensi, sarà sufficiente una ricevuta in cui il collaboratore dichiara di riceve il compenso sportivo e certifica di avere o non avere superato la soglia di esenzione INPS di 5.000 euro.

             3. TUTELA DEI MINORI E CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE

          Al momento dell’affiliazione, le associazioni e società sportive nominano un responsabile per la protezione dei minori.

          COSA FARE: acquisire il certificato del casellario giudiziale prima di stipulare un contratto con persone da impiegare per lo svolgimento di attività organizzate che comportino il contatto diretto e regolare con i minori.

             4. SICUREZZA SUL LAVORO

          DAL 5 SETTEMBRE: La presenza anche di un solo lavoratore subordinato, o di un solo co.co.co amministrativo-gestionale, ovvero anche di un solo collaboratore sportivo con compenso superiore a 5.000 euro annui comporta l’applicazione dell’ordinaria disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

          COSA FARE: contattare dei consulenti specializzati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

                                Chi è il VOLONTARIO nelle ASD e SSD?

          È colui che esegue una prestazione sportiva a carattere gratuito.

          DAL 5 SETTEMBRE: è necessario stipulare una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).

          Viene introdotta la possibilità di riconoscere ai volontari dei rimborsi spese anche se non documentati, fino ad un massimo di 150 euro mensili.

          COSA FARE il volontario dovrà rilasciare un’autodichiarazione che dichiari di non essere in grado di produrre una documentazione specifica;

          l’organo competente (Consiglio direttivo) delibera in merito alla tipologia di attività di volontariato e di spese, ammesse a questa modalità di rimborso.

          Sei un’ ASD o SSD e vuoi approfondire questa riforma? Non esitare a contattarci!